4.8 In conclusione, si deve ritenere che il termine di prescrizione per i crediti contributivi LPP maturati durante il periodo lavorativo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998 non poteva cominciare a decorrere prima della crescita in giudicato, su tale punto, della pronuncia cantonale impugnata che ha stabilito il principio dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo LPP di M.________ in virtù dell'attività da lui svolta a titolo principale, durante detto periodo, in favore della Cassa ricorrente. In tali circostanze, le pretese dell'assicurato non sono prescritte e il ricorso della Supra dev'essere respinto in quanto infondato.