Questo risulta, espressamente, dall'art. 10 capoverso 1. Non ha importanza che un datore di lavoro abbia annunciato con ritardo l'uno o l'altro dei suoi lavoratori dipendenti all'istituto di previdenza, o abbia omesso di pagare i contributi dovuti. Malgrado questi difetti, al verificarsi di un evento assicurato i beneficiari riceveranno ugualmente le prestazioni" (FF 1976 I 166). Questa concezione non trova per contro espressione nella LAVS, in cui il mancato versamento di contributi determina lacune contributive e di conseguenza pure riduzioni delle prestazioni. 4.5