Non vi sono infatti documenti agli atti che attestano un'idonea interruzione precedente. 4.3 In tali circostanze, la Cassa malati ricorrente ritiene che i contributi previdenziali dovuti fino al 31 luglio 1997, rispettivamente fino al 22 agosto 1997, fossero giĆ  prescritti al momento della presentazione dell'azione, essendo trascorsi cinque anni dal primo atto interruttivo.