Gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili. Contrariamente a quanto avviene in caso di perenzione, in cui il diritto in quanto tale si perime, in seguito a prescrizione la pretesa non decade, bensì vien meno la possibilità di farla valere contro la volontà del debitore (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 3462, 3552, 3574). Per l'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. Secondo l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta: