4. Resta da esaminare la questione di fondo, ovvero quella relativa alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione dal profilo materiale. 4.1 Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2004 (corrispondente al nuovo art. 41 cpv. 2 LPP [RU 2004 1677]), i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.