Nel caso di specie, la Cassa ricorrente ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti unicamente in occasione della duplica del 20 febbraio 2003, e quindi in maniera non conforme alle disposizioni procedurali cantonali. 3.4 La prescrizione non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice ( art. 41 LPP in relazione con l' art. 142 CO), ma solo su espressa eccezione (Robert K. Däppen, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 all' art. 142 CO con riferimento a DTF 101 Ib 350).