1 e 3 OG). 3.2 Nel Canton Ticino, l'art. 5 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (RL/TI 3.4.1.1), applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 8 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP [RL/TI 6.4.8.1]), prevede che l'autorità amministrativa deve formulare nell'atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine e di merito. 3.3 Nel caso di specie, la Cassa ricorrente ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti unicamente in occasione della duplica del 20 febbraio 2003, e quindi in maniera non conforme alle disposizioni procedurali cantonali.