3. 3.1 L'applicazione del diritto di procedura cantonale autonomo può essere censurata con il ricorso di diritto amministrativo solo in misura limitata, segnatamente se essa ha determinato una violazione di disposizioni del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 120 V consid. 4a; 114 V 205 consid. 1a). La procedura stessa non può inoltre essere strutturata in modo da ostacolare eccessivamente o addirittura impedire l'attuazione del diritto federale ( DTF 130 V 218 consid. 1.3.1, 123 V 300 consid. 5; cfr. anche art. 98a cpv. 1 e 3 OG). 3.2