1. Oggetto del contendere in sede federale è la questione di sapere se il Tribunale cantonale poteva omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione per il fatto che, dal profilo procedurale cantonale, essa era stata sollevata tardivamente e meglio solo in occasione della duplica e non già della risposta di causa. Non più contestato è per contro il principio per cui l'interessato aveva svolto per la ricorrente un'attività principale (e non solo accessoria), né, di conseguenza, il fatto che per quest'attività fossero di per sé dovuti i contributi LPP.