{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-04_2006-09-01.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=104&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-09-2006-B_1-2004&number_of_ranks=327", "Checksum": "c0438b9bcbfe505f5f4c75cd651ff2e5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:35:16", "Checksum": "22e781bc8910a6f03820b88dda87478c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n4.\nResta da esaminare la questione di fondo, ovvero quella relativa alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione dal profilo materiale.\n4.1 Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2004 (corrispondente al nuovo art. 41 cpv. 2 LPP [RU 2004 1677]), i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.\nContrariamente a quanto avviene in caso di perenzione, in cui il diritto in quanto tale si perime, in seguito a prescrizione la pretesa non decade, bensì vien meno la possibilità di farla valere contro la volontà del debitore (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 3462, 3552, 3574).\nPer l'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. Secondo l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta: mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni (cifra 1) o mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione (cifra 2).\n4.2 Dagli atti emerge che in sede cantonale M.________ ha chiesto il versamento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato intrapreso mediante l'inoltro della petizione in data 22 agosto 2002. Non vi sono infatti documenti agli atti che attestano un'idonea interruzione precedente.\n4.3 In tali circostanze, la Cassa malati ricorrente ritiene che i contributi previdenziali dovuti fino al 31 luglio 1997, rispettivamente fino al 22 agosto 1997, fossero già prescritti al momento della presentazione dell'azione, essendo trascorsi cinque anni dal primo atto interruttivo.\nPer parte sua, l'UFAS rileva che il termine di prescrizione di cinque anni ha cominciato a decorrere dal momento in cui il Tribunale cantonale ha stabilito, con decisione cresciuta in giudicato su tale punto, che l'attività dell'assicurato non poteva essere considerata accessoria e che il datore di lavoro aveva di conseguenza l'obbligo di affiliazione alla previdenza professionale.\n4.4 La legge differenzia tra datori di lavoro affiliati (art. 11 LPP) e non affiliati (art. 12 LPP). Nel caso di specie la Supra dispone di un istituto di previdenza registrato. Non si è pertanto in presenza di un caso di applicazione dell'art. 12 LPP.\n4.4.1 Nell'ambito regolato dall'\nart. 12 LPP - giusta il quale i salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza, queste prestazioni essendo effettuate dall'istituto collettore -, in presenza di pretese sorte prima dell'affiliazione forzata, l'istituto collettore versa, sulla base del guadagno assicurato e degli accrediti di vecchiaia, le dovute prestazioni a partire dall'assoggettamento obbligatorio, quindi anche a distanza di oltre cinque anni. In tale contesto il Tribunale federale ha dichiarato imprescrittibile il principio dell'affiliazione forzata (RSAS 1998 pag. 381). In\nDTF 127 V 318 il Tribunale federale delle assicurazioni si è allineato alla valutazione del Tribunale federale. Per il resto ha stabilito che i contributi diventano esigibili con la crescita in giudicato dell'affiliazione forzata e che solo a partire da questo momento comincia a decorrere il termine di prescrizione (RSAS 1994 pag. 388).\n4.4.2 La garanzia delle prestazioni sancita dall'art. 12 LPP vale anche nell'ambito dell'art. 11 LPP, come si evince chiaramente dai lavori preparatori della legge. L'affiliazione a un istituto di previdenza riconosciuto costituisce uno dei capisaldi essenziali della previdenza professionale. Il Messaggio del Consiglio federale concernente la LPP del 19 dicembre 1975 stabilisce così fra l'altro che \"non appena questo atto giuridico (l'affiliazione di un datore di lavoro a un istituto di previdenza) sarà stato eseguito dal datore di lavoro, tutti i lavoratori alle sue dipendenze, in quanto essi adempiono le condizioni legali dell'età e del salario annuo computabile, sono automaticamente assicurati. Questo risulta, espressamente, dall'art. 10 capoverso 1. Non ha importanza che un datore di lavoro abbia annunciato con ritardo l'uno o l'altro dei suoi lavoratori dipendenti all'istituto di previdenza, o abbia omesso di pagare i contributi dovuti. Malgrado questi difetti, al verificarsi di un evento assicurato i beneficiari riceveranno ugualmente le prestazioni\" (FF 1976 I 166).\nQuesta concezione non trova per contro espressione nella LAVS, in cui il mancato versamento di contributi determina lacune contributive e di conseguenza pure riduzioni delle prestazioni.\n4.5 Per l'art. 10 OPP 2 il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria. Questo obbligo di annuncio è paragonabile all'obbligo di affiliazione.\n4.6 Nella fattispecie concreta, dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni non è più contestato il fatto che M.________ dovesse essere assicurato, sin dal 1994, presso l'istituto di previdenza LPP della Supra. L'obbligo assicurativo era per contro ancora contestato in sede giudiziaria cantonale."}