{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-04_2006-09-01.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=104&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-09-2006-B_1-2004&number_of_ranks=327", "Checksum": "c0438b9bcbfe505f5f4c75cd651ff2e5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:35:16", "Checksum": "22e781bc8910a6f03820b88dda87478c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\n3.\n3.1 L'applicazione del diritto di procedura cantonale autonomo può essere censurata con il ricorso di diritto amministrativo solo in misura limitata, segnatamente se essa ha determinato una violazione di disposizioni del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 120 V consid. 4a;\n114 V 205 consid. 1a). La procedura stessa non può inoltre essere strutturata in modo da ostacolare eccessivamente o addirittura impedire l'attuazione del diritto federale (\nDTF 130 V 218 consid. 1.3.1, 123 V 300 consid. 5; cfr. anche\nart. 98a cpv. 1 e 3 OG).\n3.2 Nel Canton Ticino, l'art. 5 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (RL/TI 3.4.1.1), applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 8 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP [RL/TI 6.4.8.1]), prevede che l'autorità amministrativa deve formulare nell'atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine e di merito.\n3.3 Nel caso di specie, la Cassa ricorrente ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti unicamente in occasione della duplica del 20 febbraio 2003, e quindi in maniera non conforme alle disposizioni procedurali cantonali.\n3.4 La prescrizione non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (\nart. 41 LPP in relazione con l'\nart. 142 CO), ma solo su espressa eccezione (Robert K. Däppen, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 all'\nart. 142 CO con riferimento a\nDTF 101 Ib 350).\n3.5 In una sentenza del 1° marzo 1994, riassunta in RSAS 1994 pag. 388, concernente, come nel caso di specie, il tema della prescrizione di contributi della previdenza professionale e nella quale la relativa eccezione non era stata sollevata durante la procedura giudiziaria cantonale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare che l'eccezione di prescrizione può essere presentata per la prima volta anche in sede federale. Questa Corte ha infatti osservato che, non trattandosi di una questione di fatto, bensì di diritto, il divieto di presentare nova di cui all'\nart. 105 cpv. 2 OG non osta all'esame dell'eccezione di prescrizione, anche se essa viene sollevata per la prima volta in tale ambito (cfr. anche Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berna 1975, pag. 558; sulla tematica in ambito civile v.\nDTF 123 III 213, 219 consid. 5c, in cui il Tribunale federale ha sì riconosciuto la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione durante la procedura federale di ricorso per riforma, ma a condizione che la prescrizione fosse intervenuta in questa fase e non potesse essere fatta valere precedentemente). Questa possibilità dev'essere, a maggior ragione, riconosciuta laddove, in vertenze aventi per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni dispone di pieno potere cognitivo (sentenza del 10 febbraio 2004 in re A, B 87/00, consid. 1.3, riassunta in RSAS 2004 pag. 461).\n3.6 Stante quanto precede, l'eccezione di prescrizione può di principio essere sollevata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni sia nell'ambito di una procedura in cui esso gode di potere cognitivo esteso sia laddove esso disponga solo di potere cognitivo limitato, e ciò a prescindere dal fatto che detta eccezione fosse già invocabile in sede cantonale.\n3.7 La vertenza si distingue da quelle indicate al considerando precedente nella misura in cui l'eccezione è già stata fatta valere in sede cantonale, ma tardivamente secondo tale diritto.\n3.7.1 A ben vedere, la questione se la Cassa ricorrente poteva di principio sollevare l'eccezione di prescrizione con la duplica cantonale nonostante questa fosse - eventualmente - già invocabile in sede di risposta di causa, è di per sé intrinsecamente legata all'altro quesito, di merito, che verrà trattato di seguito, di sapere se e quando la prescrizione è effettivamente intervenuta. Indipendentemente da tale constatazione, la questione merita comunque alcune considerazioni.\n3.7.2 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale, un Cantone, nel caso in cui non sia prevista una regolamentazione esaustiva da parte della Confederazione, può emanare disposizioni di diritto pubblico, se i fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (\nDTF 131 I 228 consid. 3.2, 335 consid. 2.1, 396 consid. 3.2, 130 I 86 consid. 2.2, 170 consid. 2.1, 230 consid. 2.4, 129 I 341 consid. 3.1, e sentenze ivi citate). Orbene, ciò non si avvera nella fattispecie concreta, in quanto il divieto di sollevare eccezioni dopo la risposta di causa impedisce la realizzazione di un principio di diritto federale materiale; non vi può quindi essere convergenza con gli scopi da esso perseguiti.\n3.7.3 Ma vi è di più. Se la Cassa convenuta in causa avesse, per ipotesi, omesso del tutto di sollevare l'eccezione in esame, alla luce della succitata giurisprudenza essa avrebbe comunque potuto ancora presentarla (per la prima volta) in sede federale. Anche per questo motivo, l'eccezione non può essere considerata come presentata tardivamente in sede cantonale. Diversamente risulterebbe una crassa disuguaglianza di trattamento tra chi eccepisce tardivamente l'eccezione in sede cantonale e chi la presenta unicamente in sede federale, senza che una simile disparità di trattamento possa seriamente e oggettivamente giustificarsi (\nart. 8 Cost.;\nDTF 131 I 6 consid. 4.2, 131 V 114 consid. 3.4.2, 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 frase introduttiva, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 127 V 454 consid. 3b; cfr. anche\nDTF 130 V 31 consid. 5.2)."}