{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-1-04_2006-09-01.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=18.08.2006&to_date=06.09.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=104&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-09-2006-B_1-2004&number_of_ranks=327", "Checksum": "c0438b9bcbfe505f5f4c75cd651ff2e5"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 1/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.09.2006 B 1/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Previdenza professionale | Previdenza professionnale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:35:16", "Checksum": "22e781bc8910a6f03820b88dda87478c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.09.2006 B 1/04\nRegesto:\nPrevidenza professionale | Previdenza professionnale\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCorte delle assicurazioni sociali\ndel Tribunale federale\nCausa {T 7}\nB 1/04\nSentenza del 1° settembre 2006\nIa Camera\nComposizione\nGiudici federali Leuzinger, Presidente, Ursprung, Borella, Frésard e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere\nParti\nCassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3, ricorrente, rappresentata dall'avv. Eugenia Bianchi, via Nassa 60, 6901 Lugano,\ncontro\nM.________, opponente\nIstanza precedente\nTribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano\n(Giudizio del 19 novembre 2003)\nFatti:\nA.\nM.________, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Cassa Malati Supra in qualità di agente a tempo parziale presso l'agenzia di A.________ dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998. Durante l'intero rapporto di lavoro l'assicuratore malattia ha dedotto dal salario del dipendente i contributi AVS/AI/IPG, AD e versato gli assegni familiari.\nCon scritto del 2 luglio 2002 M.________ ha preteso dall'ex datore di lavoro anche il versamento dei contributi della previdenza professionale e ha fatto valere che egli durante il rapporto contrattuale era assicurato obbligatoriamente, avendo svolto attività a titolo principale. Dal canto suo, la Supra ha respinto la richiesta in quanto il dipendente avrebbe lavorato presso di lei a tempo parziale e solo a titolo accessorio, essendo egli già stato impiegato presso l'istituto assicurativo X.________.\nMediante petizione 22 agosto 2002 M.________ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il versamento dei contributi LPP per il periodo contrattuale.\nB.\nCon giudizio del 19 novembre 2003 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto la domanda, condannando la Supra al pagamento di complessivi fr. 72'436.- per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998. A motivazione della pronunzia, la Corte cantonale ha evidenziato che l'assicurato andava considerato obbligatoriamente assicurato per avere svolto presso la Cassa malati un'attività principale; accessoria è per contro stata qualificata l'attività svolta per X.________. Per il resto, il Tribunale adito ha omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Supra per il fatto che essa era stata presentata tardivamente e meglio solo in occasione della duplica, e non già con la risposta di causa come invece imponeva la procedura cantonale applicabile.\nC.\nAvverso la pronunzia cantonale la Supra, patrocinata dall'avv. Eugenia Bianchi, presenta ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale domanda, in via principale e in riforma del giudizio impugnato, di dichiarare prescritti i contributi LPP richiesti dall'interessato dal 1994 al 31 luglio 1997 e di ridurre di fr. 45'981.70 l'importo dovuto; in via subordinata chiede l'annullamento del giudizio ed il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuova pronuncia in considerazione della prescrizione dei contributi dovuti dal 1994 al 31 luglio 1997. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.\nChiamati a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e M.________ hanno proposto di respingerlo, quest'ultimo evidenziando che a titolo transattivo la Supra, durante la procedura cantonale, aveva proposto il versamento di fr. 25'000.-.\nD.\nInvitate in tal senso dal Tribunale federale delle assicurazioni, le parti si sono determinate sulla questione dell'inizio del termine di prescrizione nell'ipotesi in cui la relativa eccezione risultasse essere stata sollevata tempestivamente.\nE.\nIl Tribunale federale delle assicurazioni ha indetto una deliberazione alla presenza delle parti che si è svolta il 1° settembre 2006.\nDiritto:\n1.\nOggetto del contendere in sede federale è la questione di sapere se il Tribunale cantonale poteva omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione per il fatto che, dal profilo procedurale cantonale, essa era stata sollevata tardivamente e meglio solo in occasione della duplica e non già della risposta di causa. Non più contestato è per contro il principio per cui l'interessato aveva svolto per la ricorrente un'attività principale (e non solo accessoria), né, di conseguenza, il fatto che per quest'attività fossero di per sé dovuti i contributi LPP.\n2.\n2.1 La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'\nart. 73 LPP sia ratione temporis che ratione materiae (\nDTF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a con riferimenti).\n2.2 A ragione l'istanza precedente ha riconosciuto la legittimazione a stare in giudizio della Cassa ricorrente (\nDTF 129 V 320; sentenza del 21 aprile 2006 in re K., B 105/05, consid. 2.2, riassunta in HAVE 2006 pag. 159).\n2.3 La presente vertenza ha per oggetto contributi LPP e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio impugnato viola il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione norme essenziali di procedura (\nart. 132 OG in relazione con gli\nart. 104 a e b e 105 cpv. 2 OG).\n"}