art. 1 cpv. 1 RVTF); la giurisprudenza non rientra nel campo di applicazione della vigilanza ( art. 2 cpv. 2 RVTF). In caso di denegata o ritardata giustizia, il Tribunale federale interviene quale autorità di sorveglianza amministrativa unicamente se è stato constatato un problema strutturale di natura organizzativa o amministrativa ( DTF 144 II 486).