5. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'istanza presentata dal Ministero pubblico ticinese deve essere respinta. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. L'istanza è respinta. Di conseguenza il procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Canton Ticino. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Comunicazione al Ministero pubblico del Canton Ticino (istante) e alla Procura pubblica del Canton Grigioni. Losanna, 17 ottobre 2003 In nome della Camera d'accusa del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: