4 LDA (v. DTF 120 II 65), è pacifico che i fatti come descritti negli esposti delle due procure cantonali cadono sotto la LDA. Le disposizioni penali che entrano in discussione nella fattispecie sono quelle dell'utilizzazione dell'opera sotto designazione falsa ( art. 67 cpv. 1 lett. a LDA) e di modifica dell' opera medesima (lett. c). Dal momento che la LDA non contiene una disposizione espressa sul foro penale competente - salvo affermare al suo art. 73 cpv. 1 che la competenza spetta ai cantoni -, si applicano i principi generali enunciati negli art. 346-351 CP (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Basilea-Ginevra-Monaco 2001, § 68 n. 2, pag. 390).