2. 2.1 Giusta l'art. 346 cpv. 1 prima frase CP, l'autorità competente per il procedimento e il giudizio di un reato è quella del luogo in cui esso è stato compiuto; se l'agente ha compiuto il reato in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione. Secondo l' art. 7 cpv. 1 CP, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Questa disposizione è però applicabile soltanto ove l'autore abbia compiuto il reato all'estero;