1. Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommariamente e speditamente se il foro legale si trovi sul loro territorio, raccogliendo i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Ove l'imputato abbia commesso reati in più cantoni, ogni cantone è tenuto ad effettuare le indagini necessarie per la designazione del foro ( DTF 119 IV 102 consid. 4a). Qualora esista contestazione fra le autorità di più cantoni sul foro competente, la Camera d'accusa del Tribunale federale designa il cantone in cui deve aver luogo il procedimento e il giudizio ( art. 351 CP, art. 264 PP).