5. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 48 cpv. 2 AIMP e 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali. Il Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo ( art. 152 cpv. 1 e 2 OG).