In simili circostanze, non potendosi escludere un pericolo di recidiva ma soprattutto sussistendo un concreto pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata.