La critica è infondata. Un mandato di arresto come la citata ordinanza di custodia cautelare, rilasciato nelle forme prescritte dallo stato richiedente, costituisce ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) e dell'art. 41 AIMP un valido titolo per chiedere l'estradizione; la legge non esige che il mandato di arresto indichi espressamente, tra le sue motivazioni, quello del pericolo di fuga dell'interessato. Inoltre l'art. 47 AIMP non include fra i motivi per i quali è possibile prescindere da un ordine di arresto in vista di estradizione l'assenza del pericolo di recidiva;