Ammesso che egli voglia davvero rientrare in Italia per continuare il percorso comunitario, avrà tutto il tempo - fra ora ed il momento di un'eventuale liberazione condizionale a novembre 2005 - di porre in atto i preparativi del caso; un rigetto dell'ordine di arresto in discussione non si giustifica però sulla base di tale aspettativa. 4.3 Il reclamante sostiene inoltre che in concreto il riferimento ad un eventuale (e denegato) pericolo di fuga sarebbe inammissibile, dato che questo motivo non è contemplato nell'ordinanza di custodia cautelare su cui si basa la domanda di estradizione (v. reclamo, pag. 4 in alto). La critica è infondata.