principio in virtù del quale, in tema di estradizione, l'arresto è la regola e la libertà provvisoria l'eccezione ( DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). 4.2 Più che dal pericolo di recidiva, il provvedimento impugnato sembra però motivato dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP) - motivo sostanzialmente identico al pericolo di fuga usualmente adottato dai codici di procedura penale per giustificare l'arresto preventivo.