Quanto al pericolo di fuga, il reclamante fa notare che questo motivo non era menzionato nell'ordinanza di custodia cautelare, per cui non può essere invocato a sostegno dell'ordine di arresto ai fini di estradizione. Tale pericolo sarebbe in ogni caso scongiurato dalla sua intenzione di entrare in comunità, ritenuto che il percorso comunitario potrà eventualmente continuare anche in Italia, dove è ammessa la sospensione della pena per un collocamento oppure gli arresti domiciliari in comunità.