il pericolo di recidiva paventato sei anni orsono dalle autorità italiane non sussisterebbe infatti più né in Svizzera né in Italia, come la positiva evoluzione personale da lui fatta in sede di espiazione di pena dimostrerebbe (completa disintossicazione dalle sostanze stupefacenti, desiderio di ricomporre una famiglia sana e serena, domanda di essere collocato in comunità). Quanto al pericolo di fuga, il reclamante fa notare che questo motivo non era menzionato nell'ordinanza di custodia cautelare, per cui non può essere invocato a sostegno dell'ordine di arresto ai fini di estradizione.