3. Il reclamante sostiene essenzialmente che l'ordine di custodia cautelare emesso nel 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, sul quale si fonda la domanda di estradizione, non sarebbe più valido: il pericolo di recidiva paventato sei anni orsono dalle autorità italiane non sussisterebbe infatti più né in Svizzera né in Italia, come la positiva evoluzione personale da lui fatta in sede di espiazione di pena dimostrerebbe (completa disintossicazione dalle sostanze stupefacenti, desiderio di ricomporre una famiglia sana e serena, domanda di essere collocato in comunità).