Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria ( DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo ( DTF 111 IV 108 consid. 3a).