{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-30", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-68-2003_2003-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=19&from_date=25.07.2003&to_date=13.08.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=181&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-07-2003-8G-68-2003&number_of_ranks=224", "Checksum": "3017a0304973aba45336838683a683e3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.68/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       30.07.2003 8G.68/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 30.07.2003 8G.68/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 30.07.2003 8G.68/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria e estradizione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:49:32", "Checksum": "92a3f82568fda26ea07a10301bcb332b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 30.07.2003 8G.68/2003\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria e estradizione\n\n4.\nEntrambe le obiezioni sollevate dal reclamante, ed in particolare quella relativa al pericolo di recidiva, sono di natura sostanziale e riguardano la fondatezza della domanda di estradizione. Esse sono pertanto di principio irricevibili. A titolo abbondanziale, si considera tuttavia quanto segue.\n4.1 Secondo dottrina e giurisprudenza, sussiste pericolo di recidiva sufficiente a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva o a giustificare un arresto quando lo stesso sia concreto (\nDTF 105 Ia 26 consid. 3c) e risulti da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Rep 1998 103, pag. 335). Ora, la tesi secondo la quale il pericolo di recidiva sarebbe oggi definitivamente escluso risulta, alla luce della lunga e importante tossicodipendenza (durata una ventina di anni), dei crimini commessi e dei gravi reati imputati al reclamante, assai azzardata, e in ogni caso non convincente e liquida al punto da permettere di derogare al principio in virtù del quale, in tema di estradizione, l'arresto è la regola e la libertà provvisoria l'eccezione (\nDTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii).\n4.2 Più che dal pericolo di recidiva, il provvedimento impugnato sembra però motivato dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP) - motivo sostanzialmente identico al pericolo di fuga usualmente adottato dai codici di procedura penale per giustificare l'arresto preventivo. Nel caso concreto questo pericolo è palese già per il solo fatto che il reclamante - che prima dell'arresto viveva in Brasile - ha dichiarato di non rientrare in Italia da più di 10 anni (v. verbale di interrogatorio dinanzi al Procuratore Pubblico del 26 maggio 2003, in atti), ma soprattutto non ha l'intenzione di farlo, avendo espresso pure in sede di reclamo il chiaro desiderio di ricongiungersi con la sua attuale compagna svedese (detenuta in Svezia) e il figlio comune (affidato ad uno zio in Svezia). Non vi sono invero indizi per ritenere che tale ricongiungimento avverrà in Italia; anzi, questa circostanza appare poco probabile vista la pesante ulteriore condanna a 9 anni di reclusione che grava sul capo del reclamante in Italia. L'importanza che riveste per il reclamante il futuro ricongiungimento familiare, unito alla grave pena detentiva che lo attende in Italia, appare di per sé atta a sostanziare un pericolo di fuga ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP ed a giustificare quindi il mantenimento della sua carcerazione durante tutta la procedura di estradizione, e questo anche a prescindere dalla sussistenza di un pericolo di recidiva.\nA ciò nulla cambia anche la recente richiesta dell'interessato di commutare la pena privativa della libertà con un collocamento terapeutico in comunità, misura che egli ritiene di poter continuare anche in Italia (v. reclamo, pag. 5). Ammesso che egli voglia davvero rientrare in Italia per continuare il percorso comunitario, avrà tutto il tempo - fra ora ed il momento di un'eventuale liberazione condizionale a novembre 2005 - di porre in atto i preparativi del caso; un rigetto dell'ordine di arresto in discussione non si giustifica però sulla base di tale aspettativa.\n4.3 Il reclamante sostiene inoltre che in concreto il riferimento ad un eventuale (e denegato) pericolo di fuga sarebbe inammissibile, dato che questo motivo non è contemplato nell'ordinanza di custodia cautelare su cui si basa la domanda di estradizione (v. reclamo, pag. 4 in alto).\nLa critica è infondata. Un mandato di arresto come la citata ordinanza di custodia cautelare, rilasciato nelle forme prescritte dallo stato richiedente, costituisce ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) e dell'art. 41 AIMP un valido titolo per chiedere l'estradizione; la legge non esige che il mandato di arresto indichi espressamente, tra le sue motivazioni, quello del pericolo di fuga dell'interessato. Inoltre l'art. 47 AIMP non include fra i motivi per i quali è possibile prescindere da un ordine di arresto in vista di estradizione l'assenza del pericolo di recidiva; questa norma fa invece esplicito riferimento al pericolo di fuga e di compromissione dell'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP). Il fatto che la summenzionata ordinanza di custodia cautelare poggi unicamente sul pericolo di recidiva non ha quindi alcun influsso su un'eventuale decisione dell'UFG di prescindere dall'arresto in via di estradizione ai sensi dell'art. 47 AIMP.\n4.4 In simili circostanze, non potendosi escludere un pericolo di recidiva ma soprattutto sussistendo un concreto pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata.\n"}