{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-07-30", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-68-2003_2003-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=19&from_date=25.07.2003&to_date=13.08.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=181&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-07-2003-8G-68-2003&number_of_ranks=224", "Checksum": "3017a0304973aba45336838683a683e3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.68/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       30.07.2003 8G.68/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 30.07.2003 8G.68/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 30.07.2003 8G.68/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria e estradizione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:49:32", "Checksum": "92a3f82568fda26ea07a10301bcb332b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 30.07.2003 8G.68/2003\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria e estradizione\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.68/2003 /viz\nSentenza del 30 luglio 2003\nCamera d'accusa\nComposizione\nGiudici federali Karlen, presidente, Fonjallaz e Marazzi,\ncancelliere Ponti.\nParti\nA.________,\nreclamante, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli, contrada di Sassello 5, casella postale 2554,\n6900 Lugano,\ncontro\nUfficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.\nOggetto\nordine di arresto ai fini di estradizione,\nreclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, del 25 aprile 2003.\nFatti:\nA.\nIl 28 giugno 2001 Interpol Roma ha avviato una ricerca internazionale ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino italiano perseguito in Italia per il reato di traffico di stupefacenti e oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10 ottobre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona. Informato del fatto che il ricercato era già stato arrestato in Svizzera il 29 marzo 2001 ed era detenuto a titolo preventivo per conto del Ministero pubblico ticinese a Lugano, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha chiesto a Interpol Roma di voler confermare la domanda di arresto ai fini di estradizione.\nB.\nIl 12 settembre 2002 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato una domanda formale di estradizione, completata con delle informazioni supplementari il successivo 24 ottobre.\nC.\nNel frattempo A.________ è stato condannato dapprima dalla Corte delle assise criminali di Lugano e poi, su ricorso, dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ad una pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 12 anni. Egli sta scontando tale pena presso il penitenziario cantonale ticinese della \"Stampa\", ove dovrà rimanere perlomeno sino al novembre del 2005.\nD.\nIl 25 aprile 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 26 maggio 2003 all'interessato.\nE.\nCon reclamo del 5 giugno 2003 dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Egli insta altresì affinché venga posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.\nF.\nCon osservazioni del 12 giugno 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 18 giugno 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.\nDiritto:\n1.\n1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'\nart. 49 cpv. 2 AIMP, detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il carcere preventivo o espiatorio, e quindi, nel caso concreto, perlomeno sino al mese di novembre del 2005. Sussiste dunque già oggi un interesse giuridico sufficientemente rilevante per l'inoltro del presente reclamo (\nDTF 119 Ib 74).\n1.2 Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Camera di accusa del Tribunale federale non è competente per pronunciarsi in merito all'estradizione (\nDTF 117 IV 359 consid. 1a), ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (\nDTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (\nDTF 111 IV 108 consid. 3a).\n2.\nPer costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (\nDTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (\nart. 47 cpv. 1 lett. a AIMP;\nDTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (\nart. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (\nart. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (\nart. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (\nart. 51 cpv. 1 AIMP).\nLa questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta.\n"}