Nelle circostanze di fatto sopra descritte (v. consid. 2.1. in fine), è d'altronde plausibile che nel lasso di tempo necessario per ottenere il mandato di perquisizione ed eseguire la perquisizione, il reclamante avrebbe facilmente potuto svuotare la cassa o addirittura rimuovere l'apparecchio da gioco. Anche quest'ultima censura del reclamante si avvera pertanto infondata. 4. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.