2.2 Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa - considerato il precoce stadio del procedimento penale, l'atteggiamento del reclamante, la conseguentemente accresciuta necessità di assicurare i mezzi di prova, nonché l'urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza dell'apparecchio illecito nel locale pubblico (art. 46 cpv. 2 DPA) - era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo.