{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-08-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-67-2003_2003-08-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=25&from_date=14.08.2003&to_date=02.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=249&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-08-2003-8G-67-2003&number_of_ranks=318", "Checksum": "adea4789b2837dc148733513d6af703f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.67/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       20.08.2003 8G.67/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 20.08.2003 8G.67/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 20.08.2003 8G.67/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto penale amministrativo"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:47:30", "Checksum": "1e7d1d3e8796e1ef28f6514d423cb7a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 20.08.2003 8G.67/2003\nRegesto:\nDiritto penale amministrativo\n\n2.\nNella fattispecie l'apparecchio litigioso è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente dell'art. 56 cpv. 1 lett. a e c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo all'infuori di case da gioco, rispettivamente installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione.\n2.1 Le obiezioni sollevate dal reclamante nel suo gravame e riassunte nei fatti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione della normativa vigente. Come riferito dalla CFCG nelle sue osservazioni al reclamo, l'apparecchio in oggetto è stato rinvenuto acceso e contenente somme di denaro non irrilevanti, il che non può che valere come indizio di utilizzo recente e reiterato; il reclamante medesimo ha poi ammesso in occasione della prima audizione davanti alla polizia l'avvenuta utilizzazione da parte di terze persone, fra le quali una donna che ha definito avere \"il vizio del gioco\" (v. verbale di interrogatorio del 17 ottobre 2002, pag. 2, in atti).\nGiova inoltre osservare che il reclamante lascia volutamente intendere, rispettivamente afferma, che l'apparecchio si sarebbe trovato al primo piano dell'immobile, nell'appartamento in uso al padre, mentre secondo l'Ufficio inquirente esso si trovava in una mansarda situata sopra detto appartamento, liberamente accessibile a partire dall'esercizio pubblico (la porta d'accesso alla mansarda era peraltro aperta al momento della perquisizione) senza dover passare dall'appartamento locato al padre. Se tale stato di fatto corrisponde al vero - ciò che, nonostante la contestazione generica del reclamante in sede di rinuncia alla replica, può essere ammesso almeno per questa sede (bastando la verosimiglianza) - le obiezioni del reclamante non solo sembrano infondate, ma addirittura inducono a sospettare che la messa in funzione dell'apparecchio da gioco, così come avvenuta, faccia seguito ad un disegno delittuoso ben congegnato: installato l'apparecchio da gioco in un locale ben separato dall'esercizio pubblico, si dà il medesimo in locazione ad un parente, facendolo apparire come parte integrante di un appartamento privato, sì da poter obiettare, nell'eventualità di un controllo da parte delle autorità inquirenti, che l'apparecchio è in uso esclusivamente privato.\n2.2 Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa - considerato il precoce stadio del procedimento penale, l'atteggiamento del reclamante, la conseguentemente accresciuta necessità di assicurare i mezzi di prova, nonché l'urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza dell'apparecchio illecito nel locale pubblico (art. 46 cpv. 2 DPA) - era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo.\n2.3 Dalla concretezza del sospetto di reato indiziato dagli elementi descritti ai considerandi precedenti discende che anche le obiezioni sulla presunta incompetenza dell'autorità inquirente e sull'asserita inconfiscabilità dell'apparecchio sono infondate. Circa l'inutilità del sequestro e la richiesta di adottare in sua vece misure meno incisive (verbalizzazione del padre, fotografie dell'apparecchio), va detto che - tenuto conto del sospetto di complesso disegno delittuoso descritto al considerando 2.1. - queste non sarebbero bastate: con alta verosimiglianza il reclamante avrebbe proceduto ad intervenire sulla situazione di fatto a suo vantaggio, ad esempio spegnendo l'apparecchio ed estraendovi il denaro rinvenuto.\n3.\nIl reclamante afferma che il sequestro impugnato va annullato perché la perquisizione è avvenuta illegalmente, senza ordine e senza ratifica da parte dell'autorità inquirente.\nLa perquisizione e il sequestro devono di regola avvenire in forza di un corrispondente ordine dell'autorità inquirente; l'applicazione dell'art. 19 cpv. 3 DPA, al quale fa riferimento l'autorità inquirente, è e deve rimanere l'eccezione (sull'argomento v. Luca Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, in Rep 133 2000 pag. 45, pto. 5.2.). Nel caso concreto non è dato di sapere se sussistesse pericolo nel ritardo; il reclamante lo nega, ma non sostanzia in alcun modo la sua opinione. E' possibile che la Polizia comunale di Lugano fosse da tempo al corrente di sospetti sul gioco d'azzardo offerto dal reclamante nel suo locale; in tal caso avrebbe dovuto tassativamente premurarsi di ottenere preventivamente un ordine di perquisizione. Ma è altrettanto probabile che i sospetti di reato siano stati esternati immediatamente prima dell'operazione, organizzata in fretta e furia proprio per pericolo nel ritardo, o addirittura che i sospetti siano emersi solo nel corso della perquisizione stessa. Nelle circostanze di fatto sopra descritte (v. consid. 2.1. in fine), è d'altronde plausibile che nel lasso di tempo necessario per ottenere il mandato di perquisizione ed eseguire la perquisizione, il reclamante avrebbe facilmente potuto svuotare la cassa o addirittura rimuovere l'apparecchio da gioco.\nAnche quest'ultima censura del reclamante si avvera pertanto infondata.\n4.\nDiscende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nIl reclamo è respinto.\n2.\nLa tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.\n3.\nComunicazione al patrocinatore del reclamante e alla Commissione federale delle case da gioco.\nLosanna, 20 agosto 2003\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}