art. 214-219 PP), né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il reclamante deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo comprensibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni. Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete alla Camera d'accusa del Tribunale federale nell'ambito di un reclamo, non esime il ricorrente dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato.