2. Indipendentemente dalla sua tempestività, il gravame risulta comunque irricevibile anche per mancanza di motivazione sul fondo. 2.1 Se nella procedura dinanzi alla Camera d'accusa la legge non pone esigenze particolari riguardo alla forma e al contenuto dei reclami (v. art. 214-219 PP), né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il reclamante deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo comprensibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni.