Il reclamante sostiene però di aver ricevuto la decisione impugnata dalla fiduciaria solamente il 7 aprile 2003: tra la notifica del provvedimento di sequestro alla fiduciaria e l'inoltro del reclamo alla Camera d'accusa sono quindi trascorsi oltre quattro mesi, senza che alcun motivo sia stato addotto a giustificazione del tempo trascorso. Dunque, già in punto al requisito formale della tempestività del gravame, esso è privo di una qualsiasi motivazione che permetta alla Camera di accusa di rispondere a questa domanda.