4. Discende da quanto precede che il gravame, al limite del temerario, deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 219 cpv. 3 PP). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante. 3. Comunicazione alla patrocinatrice del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 9 dicembre 2003 In nome della Camera d'accusa del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: