2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica, essendo il reclamante il beneficiario economico della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). 1.3 Appare al contrario assai dubbia la tempestività del reclamo. Come noto, il termine entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell' art. 105bis cpv.