3. Visto questo esito processuale non si prelevano spese (art. 156 cpv. 2 OG richiamato l'art. 245 PP). L'instante, quale parte vincente, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG) che viene fissata a fr. 1'500.-- e viene sopportata dalla cassa del Tribunale federale. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza il procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 2. Si prescinde dalla riscossione di spese. 3. La cassa del Tribunale federale verserà l‘ammontare totale di fr. 1‘500.-- all'instante a titolo di ripetibili.