2.3 pag. 229). 1.2 Questo tipo di istanza, pur non soggiacendo a precisi termini di reclamo, deve venire proposta entro un ragionevole lasso di tempo a partire dal momento in cui l'interessato ha preso conoscenza degli elementi necessari per formulare l'istanza stessa ( DTF 120 IV 146 consid. 1 pag. 150). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal MPC, tale momento si è concretizzato soltanto il 19 dicembre 2003, ovvero quando il patrocinatore dell'instante ha potuto per la prima volta esaminare gli atti, venendo così a disporre dei necessari elementi per valutare con cognizione di causa la questione giurisdizionale.