Viene quindi respinta l'accusa di perseguire scopi dilatori e perlustrativi sottolineando la legittimità costituzionale e procedurale di portare il foro in Ticino (replica pag. 4). Nel merito l'instante ricorda come già nel febbraio 2002 il MPC avesse espressamente riservato a un ulteriore approfondimento la questione della competenza. Per quanto riguarda la presunta appartenenza a un'organizzazione criminale essa non sarebbe desumibile da nessun elemento istruttorio e contrasterebbe contro le stesse evidenze processuali emerse in Italia. Viene altresì ribadito come l'istruttoria verta su un presunto riciclaggio consumatosi in Svizzera e non all'estero (replica pag. 5 e seg.).