H. Nella sua replica del 20 febbraio 2004 l'instante riafferma, in risposta alle osservazioni del MPC, la tempestività del proprio gravame facendo notare come non poteva seriamente contestare il foro prima che il suo patrocinatore potesse acquisire la conoscenza degli atti di procedura e pertanto verificare la natura dei fatti a lui rimproverati (replica pag. 3). Viene quindi respinta l'accusa di perseguire scopi dilatori e perlustrativi sottolineando la legittimità costituzionale e procedurale di portare il foro in Ticino (replica pag. 4).