{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-5-2004_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=303&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-5-2004&number_of_ranks=356", "Checksum": "0c19940c99670deb8bf2f2981481c98d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.5/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.5/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.5/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.5/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Quesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:05", "Checksum": "da776ddd78a9fab1e249d73f5ee96075", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.5/2004\nRegesto:\nQuesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ...\n\n\nart. 340bis CP). Nel caso concreto dunque le premesse interpretative enunciate sopra al consid. 2.2, risultano di facile applicazione, visto che il reato ipotizzato non sarebbe commesso nemmeno in parte all'estero, per cui non si pone la questione di sapere se il reato sia o meno perfezionato prevalentemente all'estero. In tal senso i requisiti di legge per fondare una giurisdizione federale non sono più adempiuti. Tale competenza era certamente data all'inizio dell'inchiesta, per cui hanno agito correttamente il MPC e l'UGI ritenendosi competenti in quel primo frangente. Oggi le circostanze sono però radicalmente cambiate ed urge tenerne conto, pur salvaguardando le esigenze di celerità ed efficacia del procedimento penale (\nDTF 120 IV 282 consid. 3a pag. 286). A questo proposito va comunque rilevato come le autorità federali hanno finora condotto un numero piuttosto limitato di atti istruttori, per cui il trasferimento potrebbe essere effettuato senza grossi inconvenienti. Altro discorso varrebbe se il procedimento si trovasse in una fase più avanzata, per cui, sempre nello spirito che guida l'intera riforma legislativa, andrebbe verificato se non sia più opportuno, per ragioni di efficienza e celerità procedurale, mantenere il foro presso l'autorità che ha avviato l'inchiesta (\nDTF 128 IV 225 consid. 3.5). Come già in ambito intercantonale il trasferimento di foro deve rimanere in effetti l'eccezione e può venire effettuato solo in presenza di motivi importanti (\nDTF 120 IV 282 consid. 3a;\n107 IV 158 consid. 1 e rinvii), come per esempio di fronte a fatti nuovi (\nDTF 72 IV 39 consid. 1). Fatti nuovi qui indubbiamente dati in considerazione del contenuto della più volte citata sentenza della Corte d'appello di Roma. Tale sentenza è di grande rilevanza per il prosieguo dell'istruttoria, visto che, per ammissione dello stesso UGI, ridimensiona in maniera decisiva la portata internazionale dell'inchiesta. Con riferimento all'ipotesi di riciclaggio viene difatti a cadere il necessario appiglio giurisdizionale con l'estero per cui, cessante ratione, non si giustifica che il procedimento rimanga di competenza federale.\n2.5 Da tutto ciò discende che l'istanza è da accogliere, per cui il procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Cantone Ticino.\n3.\nVisto questo esito processuale non si prelevano spese (art. 156 cpv. 2 OG richiamato l'art. 245 PP). L'instante, quale parte vincente, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG) che viene fissata a fr. 1'500.-- e viene sopportata dalla cassa del Tribunale federale.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nL'istanza è accolta. Di conseguenza il procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Cantone Ticino.\n2.\nSi prescinde dalla riscossione di spese.\n3.\nLa cassa del Tribunale federale verserà l‘ammontare totale di fr. 1‘500.-- all'instante a titolo di ripetibili.\n4.\nComunicazione all'instante, all'Ufficio dei giudici istruttori federali, al Ministero pubblico della Confederazione e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.\nLosanna, 23 marzo 2004\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}