{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-5-2004_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=303&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-5-2004&number_of_ranks=356", "Checksum": "0c19940c99670deb8bf2f2981481c98d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.5/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.5/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.5/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.5/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Quesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ..."}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:05", "Checksum": "da776ddd78a9fab1e249d73f5ee96075", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.5/2004\nRegesto:\nQuesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ...\n\nE.\nNelle sue osservazioni del 29 gennaio 2004 l'UGI premette che l'istruzione preparatoria concerne esclusivamente e allo stadio attuale il reato di riciclaggio di denaro. Dopo una sintetica esposizione delle coordinate fondamentali dell'inchiesta ed alcune considerazioni di natura interpretativa sulle norme di pertinenza, sottolinea quanto segue:\n\"Al momento dell'apertura dell'istruzione preparatoria l'ipotesi di riciclaggio a carico dell'imputato si inscriveva nell'ambito di elementi indiziari, descritti tra l'altro nella sentenza di condanna italiana di prima istanza del 18 febbraio 2003, secondo i quali l'interessato avrebbe avuto contatti con persone, in particolare cittadini colombiani, presumibilmente implicati in un traffico internazionale di stupefacenti. Tali contatti, sempre secondo la sentenza citata, avrebbero potuto risalire già al 1999. Vi era quindi ancora spazio, rispettando il principio ne bis in idem, per istruire a livello federale su questi elementi di aspetto prevalentemente estero ed indagare sull'ipotesi di riciclaggio antecedente al periodo penale oggetto della condanna, ipotesi congiunta con la possibile estensione dell'istruzione a un contesto di organizzazione criminale\" (osservazioni pag. 3).\nAlle qui descritte circostanze iniziali dell'inchiesta l'UGI contrappone quindi la situazione attuale, a fronte della superveniente sentenza in appello che ha prosciolto l'imputato dal reato associativo, e conclude che attualmente l'ipotesi di estensione dell'istruzione a un contesto di organizzazione criminale appare alquanto compromessa, per cui il margine di manovra dell'istruzione nell'ambito di una competenza federale è decisamente più ristretto. Per quanto riguarda il possibile esito del procedimento aggiunge infine che esso potrebbe sfociare, nel migliore dei casi, in una decisione di confisca degli averi sotto sequestro in Svizzera. Per questi motivi l'UGI si rimette eccezionalmente al giudizio della Camera d'accusa sul merito dell'istanza.\nF.\nNella sua risposta del 2 febbraio 2004 il Ministero pubblico del Cantone Ticino postula la reiezione dell'istanza affermando che non si può escludere la natura internazionale del riciclaggio in esame e ricordando che il MPC aprirà presto a Lugano degli uffici per cui dovrebbero così risolversi i problemi di ordine pratico che preoccupano il patrocinatore dell'instante.\nG.\nMediante risposta del 4 febbraio 2004 il MPC domanda di respingere l'istanza nella misura della sua ammissibilità. Contestata viene anzitutto la tempestività del gravame. Il MPC sottolinea come l'indagato abbia avuto una prima conoscenza della procedura e delle imputazioni mosse nei suoi confronti in occasione di un suo interrogatorio svoltosi a Roma per via rogatoriale il 16 aprile 2003, per cui non avendo egli presentato entro un termine ragionevole la propria istanza di designazione di foro, tale facoltà deve essere ritenuta decaduta (risposta pag. 2). L'istanza avrebbe inoltre fini dilatori e perlustrativi, non meritori di tutela (risposta pag. 2 e seg.). Nel merito viene rilevato come la competenza federale si fondi sull'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP ipotizzando per il momento la realizzazione da parte dell'imputato del reato di riciclaggio di denaro in relazione al traffico di stupefacenti nel quadro di un'organizzazione criminale, con la generazione all'estero di ingenti valori patrimoniali di origine criminale. Il riciclaggio sarebbe inoltre stato realizzato in maniera preponderante all'estero (risposta pag. 4).\nH.\nNella sua replica del 20 febbraio 2004 l'instante riafferma, in risposta alle osservazioni del MPC, la tempestività del proprio gravame facendo notare come non poteva seriamente contestare il foro prima che il suo patrocinatore potesse acquisire la conoscenza degli atti di procedura e pertanto verificare la natura dei fatti a lui rimproverati (replica pag. 3). Viene quindi respinta l'accusa di perseguire scopi dilatori e perlustrativi sottolineando la legittimità costituzionale e procedurale di portare il foro in Ticino (replica pag. 4). Nel merito l'instante ricorda come già nel febbraio 2002 il MPC avesse espressamente riservato a un ulteriore approfondimento la questione della competenza. Per quanto riguarda la presunta appartenenza a un'organizzazione criminale essa non sarebbe desumibile da nessun elemento istruttorio e contrasterebbe contro le stesse evidenze processuali emerse in Italia. Viene altresì ribadito come l'istruttoria verta su un presunto riciclaggio consumatosi in Svizzera e non all'estero (replica pag. 5 e seg.). Delle osservazioni dell'UGI vengono invece elogiate la coerenza e l'equidistanza, prendendo atto che esse aderiscono nelle grandi linee alle tesi dell'istanza (replica pag. 7). Infine al Ministero pubblico ticinese l'instante replica che non vi sono agli atti elementi che permettano di concludere che il denaro, nell'ipotesi accusatoria, provenga da un Paese diverso dall'Italia o sia riconducibile a una organizzazione criminale, mentre il solo fatto che il reato antecedente sia stato commesso all'estero non è sufficiente per determinare la competenza federale. Infine viene contestata la rilevanza pratica del fatto che il MPC intenda aprire uffici a Lugano, ritenuto come il procedimento è attualmente in mano all'UGI e non al MPC.\nDiritto:\n"}