(art. 219 cpv. 3 PP). Per questi motivi la Camera di accusa pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese. 3. Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia. Losanna, 15 agosto 2001 In nome della Camera di accusa del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Giudice presidente, La Cancelliera,