L'ordine d'arresto del 25 maggio 2000, su cui si fonda la domanda d'arresto in vista d'estradizione del 6 luglio 2001, menziona il reato di organizzazione criminale, punibile in Svizzera sulla base, in particolare, dell' art. 260ter CP. La questione, sollevata dal reclamante, se il reato di truffa fiscale "assorba" il reato di partecipazione ad un'associazione criminale e renda così la domanda di estradizione inammissibile ai sensi degli art. 5 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353. 1) e 3 AIMP ( DTF 112 Ib 55 consid. 5) dovrà essere esaminata nell' ambito della procedura estradizionale.