Il reclamante insorge contro tale valutazione, contestando l'esistenza del doppio patrocinio e reiterando la sua buona reputazione nonché il grave danno finanziario provocato dalla sua situazione attuale. Tali elementi, indipendentemente dalla loro fondatezza, non permettono di considerare che il rischio che egli fugga verso un paese ove l'estradizione non sarebbe possibile sia a tal punto inverosimile da potere, sotto l'aspetto del principio della proporzionalità, essere scongiurato tramite l'adozione di garanzie sostitutive, quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti.