art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta. 3.- a) Il reclamante sostiene che il pericolo di fuga รจ inesistente, in particolare tenuto conto dei legami che lo uniscono alla Svizzera.