2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, in particolare se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale ( art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi ( art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano ( art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente ( art. 50 cpv. 1 AIMP), oppure, in fine se quest'ultima appare essere manifestamente inammissibile (