3a). Ne discende che, nella misura in cui il reclamante contesta la fondatezza del reato a lui imputato sostenendo in particolare di essere vittima di una "macchinazione" e di fungere da "capro espiatorio", il suo gravame è inammissibile in questa sede ( DTF 111 IV 108 consid. 3a). Alla stessa stregua, sono improponibili le censure sulla pretesa irregolarità formale della domanda di estradizione. 2.- Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione ( DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii).