1a), ma solo sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione o della relativa procedura devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria, per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo ( DTF 111 IV 108 consid. 3a).