2 DPA) - era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo. 3. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante.